
Il parere della Corte dei Conti sulla delibera del CIPESS che approva il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto presenta alcuni rilievi centrali che hanno condotto alla ricusazione del visto. I punti principali riguardano:
Questi elementi costituiscono lo sfondo necessario per alcune valutazioni che ci sentiamo di offrire all’attenzione dei nostri lettori.
La lettura delle motivazioni della Corte dei Conti lascia una sensazione duplice. Da un lato, appare evidente che l’organo contabile si sia spinto ben oltre il perimetro naturale del proprio controllo, sconfinando in valutazioni che non gli competono: questioni tecniche, progettuali, ingegneristiche e persino scelte politiche già definite dal legislatore.
Alcuni passaggi, come la dissertazione sulle dimensioni della sezione autostradale, sembrano appartenere più a un parere di un ente tecnico-specialistico che a un giudizio di legittimità amministrativo-contabile.
Il quadro che emerge è quello di un documento che, più che limitarsi a verificare la correttezza formale degli atti, sembra voler rivalutare nel merito scelte già passate attraverso Parlamento, Governo, Commissione Europea e strutture tecniche competenti. Una postura che si presta inevitabilmente a dubbi sulla sua piena aderenza alle funzioni istituzionali della Corte.
Sul punto abbiamo sentito l’avvocato Fernando Rizzo, Presidente di Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno, per un approfondimento giuridico:
«Ho letto gran parte delle motivazioni della Corte. Devo dire che mi sembrano davvero peculiari, a tratti incomprensibili, che vanno al di là di un semplice parere preliminare di controllo, ritenuto che il giudice del merito è quello amministrativo e non certo l’ausiliario del governo in tema di controllo preventivo contabile. ».
«Dove è scritto nella legge 35 o 58 che il Mit doveva rivolgersi all’Autorità di regolazione del traffico? Sarebbe stato illegittimo ove previsto se non l’avesse fatto».
«Chi deve provvedere a verificare la legittimità dell’Iropi se non la commissione Europea che nulla ha eccepito? Chi può definire che una opera pubblica é opera di preminente interesse nazionale se non il legislatore?».
«Qui si contesta il preminente interesse nazionale perchè non sono state coinvolte autorità tecniche. E quali sarebbero al di sopra del legislatore nazionale?».
Detto questo, non possiamo ignorare un altro aspetto, alla luce delle 33 pagine prodotte dalla Corte dei conti, che abbiamo letto integralmente: qualche atto in più nella documentazione prodotta da MIT e Stretto di Messina non sarebbe stato sgradito.
Molte delle eccezioni della Corte, come abbiano premesso, appaiono eccentriche o fuori fuoco, ma la vastità e la varietà dei rilievi fanno presumere che qualche appiglio formale sia effettivamente stato lasciato.
La sensazione è che, nel tentativo di accelerare un iter complesso e storicamente tormentato, alcuni passaggi istruttori siano stati affrontati con eccessiva fiducia nella copertura della legge speciale, se non superficialità. Un approccio comprensibile sul piano politico, ma che, sul piano squisitamente tecnico, ha lasciato margini per un intervento della Corte che è apparso più ampio del dovuto.
Resta ora la necessità di riportare la discussione entro i confini istituzionali corretti, distinguendo ciò che è legittimità procedurale da ciò che è valutazione tecnica e strategica. Il Ponte è un’opera che il legislatore ha già definito di preminente interesse nazionale. Spetta ora ai soggetti competenti fornire gli atti mancanti – se davvero ve ne sono – e rimettere il confronto sul binario giusto, evitando che un organo di controllo contabile si trasformi, di fatto, in un contropotere tecnico o politico.