LO STABILISCE IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023, APPENA VARATO DAL GOVERNO: STOP AI CONTENZIOSI, SI RIPARTE CON IL PONTE!
La Legge di Bilancio che sarà sottoposta al Parlamento nei prossimi giorni rimette in pista la Stretto di Messina s.p.a. e con essa l’iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di Messina. La notizia è stata ampiamente anticipata nei giorni scorsi, dalla stessa premier Meloni e dal ministro delle Infrastrutture Salvini.
Oggi, in anteprima, In Progress è in grado di farvi conoscere il contenuto esatto del DDL, che all’articolo 82 propone la messa “in bonis” della Società concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile sullo Stretto.
In particolare, oltre a ristabilirla in vita, il Disegno di Legge prevede la risoluzione di tutti i contenziosi in essere: fra questi, quello in corso tra la società concessionaria ed il Ministero delle infrastrutture e quello con il Contraente Generale (Eurolink, già aggiudicatario di progettazione e costruzione del Ponte nel 2005). In quest’ultimo caso, ci sarà certamente una negoziazione, i cui esiti dipendono dalla buona volontà di entrambi. Quel che importa è che, sostanzialmente, si definiscono i contenziosi con legge esattamente come il governo Monti con legge aveva soppresso la Stretto di Messina.
Nella speranza che il tutto avvenga in modo tale da accelerare il più possibile la realizzazione dell’opera che lo stesso DDL definisce “ il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale”.
In tal senso, sarebbe assurdo attardarsi con l’inserimento “in corsa” di soggetti finora estranei alla progettazione dell’Opera, come si è ventilato nelle settimane scorse a proposito di un improbabile aggiornamento del progetto ad opera di RFI. Come sappiamo, invece, rimettere Eurolink in condizioni di riprendere da dove si è interrotto consentirebbe concretamente di avviare i cantieri entro pochi mesi, ovvero entro il 2023.
Tra le altre cose, infine, nel Disegno di Legge si dispone il rifinanziamento della Società Stretto di Messina per 50 milioni di euro.
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo che riguarda il Ponte, per chi volesse approfondire maggiormente la tematica.
LINK UTILI:
ART. 82
(Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)
- Al fine di rilanciare l’economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e contribuire agli obiettivi dell’Unione europea relativi alla Rete transeuropea dei trasporti alla luce di quanto previsto nel Regolamento UE n. 1315 dell’11 dicembre 2013, e successive modificazioni, il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale ai sensi dell’articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, sono reiterati, ad ogni fine ed effetto di legge, i vincoli già imposti con l’approvazione del progetto preliminare dell’opera e successivamente prorogati.
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui al comma 4 sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società Stretto di Messina Società, di seguito Società, sottoscrive l’integrale rinuncia al contenzioso in relazione ai giudizi instaurati e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge fra la Società, e le Amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società è autorizzata a sottoscrivere con le Amministrazioni interessate, il contraente generale, gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera e tutte le parti in causa nei giudizi pendenti atti transattivi di reciproca integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei medesimi giudizi, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché alle ulteriori reciproche pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti.
- Alla scadenza del termine di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 sono approvati gli atti transattivi di cui al comma medesimo. Con le modalità e nei termini di cui al primo periodo, indipendentemente dall’esito della procedura transattiva, è revocato lo stato di liquidazione della Società con effetto dalla data di iscrizione del medesimo decreto nel registro delle imprese in deroga all’articolo 2487 ter, comma 2 del codice civile, con conseguente estinzione dei giudizi eventualmente pendenti. Il Commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della Società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del comma 7, primo periodo. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e personale della Società.
- All’articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, i commi 3, 5 e 8 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è convocata l’assemblea dei soci della società per procedere, ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 5.
- Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a e Società ANAS S.p.a. sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all’importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro.
- Ai fini di cui al comma 8, le risorse autorizzate dall’articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono trasferite alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e alla Società ANAS S.p.A., proporzionalmente alle relative quote di partecipazione nella società medesima.