SULLO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI, ANCORA UNA VOLTA, ABBIAMO VISTO GIUSTO. IL CGA DA’ RAGIONE AI GESTORI

Sul Sistema Tram ci siamo espressi più volte, e quasi sempre i fatti ci hanno dato ragione. E’ successo ancora, a proposito dello spostamento dei sottoservizi, necessario per far posto alle decine di km di linee tranviarie programmate dall’amministrazione Orlando ed adesso prese in carico dall’Amministrazione Lagalla. La quale, purtroppo, ha sposato acriticamente la posizione dei predecessori, con le conseguenze che vediamo.

E’ di questi giorni, infatti, la notizia della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa a proposito della questione relativa allo spostamento dei sottoservizi, che secondo il progetto commissionato dal Comune, dovrebbe essere accollata alle imprese che gestiscono tali sottoservizi: parliamo di condotte idriche, fognature, cavi elettrici, telefonici e quant’altro. Con oneri stimati nel progetto in 8 milioni di euro ma che in realtà sarebbero molti di più: si arriverebbe, solo per reti idriche e fognarie, del gas e dell’illuminazione a 14 milioni di euro (10 a carico di AMAP e 4 a carico di AMG). Una decisione che non abbiamo avuto remore a definire assurda.

Oneri sono a carico del comune, lo impone il Codice dei Contratti

Decisione che ha suscitato le proteste di queste aziende, alcune delle quali municipalizzate (quindi gestite indirettamente proprio dal Comune) al punto da spingerle a rivolgersi agli organi di giustizia amministrativa. In particolare Terna, difesa dall’avvocato Carlo Comandè, ha fatto leva sull’articolo 27 del Codice degli appalti: tale norma prevede che la “risoluzione delle interferenze” con l’opera sia “a spese del soggetto aggiudicatore”, ovvero il Comune.

Norma che, guarda caso, avevamo citato noi di “In Progress” in questo articolo dell’ottobre 2022, dove affermavamo testualmente che: “non esiste, per entrare nel merito della vicenda, alcun obbligo per gli Enti gestori e le municipalizzate di farsi carico degli oneri per lo spostamento dei sottoservizi. …. una tale fattispecie violerebbe platealmente la Legge fondamentale degli appalti: il Codice dei Contratti Pubblici. Che all’articolo 27, comma 6, prevede esplicitamente che “il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti”. Per ribadire ulteriormente il concetto, avevamo addirittura riportato integralmente, in calce all’articolo, l’articolo 27 del Codice dei Contratti.

Ennesima bocciatura, e siamo a 4…

Insomma, l’ennesima tegola su un progetto che, evidentemente, non riesce a superare alcune problematiche di fondo. Abbiamo elencato le tre precedenti bocciature di rilievo incassate in questi ultimi anni, e riassunte in un nostro articolo del 28 agosto scorso, in cui ribadivamo le nostre valutazioni sull’intera opera.

Era ancora fresca l’emissione della delibera dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) del 26 luglio 2023, che randellava il progetto, chiedendo chiarimento, proprio sull’aspetto delle interferenze con i sottoservizi, rimandato più volte e non sufficientemente affrontato nella fase istruttoria del progetto.

Un pesante pronunciamento che si è aggiunto a quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, proprio due anni fa, durante l’emisisone del proprio parere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, a cui seguiva il parere di  IMQverificatore del progetto esecutivo incaricato proprio dal Comune per renderne possibile l’approvazione dell’elaborato e l’invio in gara di appalto.

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